CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
REGOLAMENTO per l’ALBO e per la CONSULTA delle ASSOCIAZIONI
Art. 1 Oggetto del regolamento
- Il presente regolamento disciplina le modalità con cui il Comune di San Severo promuove, ai sensi dell’art.57 dello Statuto Comunale, le attività delle Associazioni liberamente formate dai cittadini che operano, senza finalità di lucro, nell’ambito del territorio con finalità di interesse generale.
- Il presente Regolamento si applica, a parità di condizioni, anche ai comitati e a tutte le forme associative di cui all’art. 18 della Costituzione italiana.
Art. 2 – Promozione delle Associazioni
- L’Amministrazione è impegnata ad alimentare un costante rapporto di collaborazione con le realtà associative e promuove opportune azioni al fine di armonizzare il calendario delle iniziative poste in essere dalle varie realtà associative l’Amministrazione, tramite il Sindaco, gli Assessori e le commissioni consiliari interessate, è altresì impegnata alla costante consultazione delle Associazioni sulle principali tematiche relative alla vita civica.
- Il Comune promuove le attività delle associazioni iscritte all’Albo attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati per la diffusione di informazioni istituzionali.
Art. 3 – Albo delle Associazioni
- Presso il Comune di San Severo è istituito un Albo delle Associazioni.
- All’Albo sono iscritte le Associazioni che presentano istanza e che:
- svolgono attività di promozione culturale, attività educative, di valorizzazione dell’ambiente e del territorio, di volontariato sociale;
- hanno una sede sociale o operativa in San Severo;
- perseguono finalità lecite e si ispirano, nella propria organizzazione interna, a principi di democrazia, trasparenza e partecipazione;
- non perseguono finalità di lucro;
- prevedono che quanto svolto dai soci nell’ambito dell’attività associativa sia effettuato a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso spese e salva le remunerazione di interventi che richiedano una particolare professionalità;
- abbiano, nell’ultimo biennio, promosso o partecipato, in maniera non simbolica, ad almeno un’iniziativa che abbia dato evidenza pubblica all’esistenza dell’Associazione stessa;
- presentino un programma di massima delle iniziative che intendono svolgere nell’anno corrente.
- L’iscrizione all’Albo è completamente gratuita ed è effettuata e rinnovata a seguito di istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione, entro il mese di marzo di ogni anno, come da apposito avviso pubblico diffuso dall’Amministrazione Comunale. All’atto dell’iscrizione o del rinnovo della stessa, l’Associazione deve documentare il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
- Le Associazioni hanno l’onere di comunicare ogni variazione relativa ai requisiti di cui al comma 2.
- La perdita dei requisiti di cui al precedente comma 2 è causa dei cancellazione dall’Albo.
Art. 4 – Albo annuale delle Associazioni Sezione speciale
- Al fine di valorizzare esperienze associative di una costituzione oppure che, pur non avendo sede in San Severo, esercitano attività di positiva rilevanza verso la comunità, nell’Albo delle Associazioni è istituita una sezione speciale nella quale vengono iscritte le Associazioni che, pur essendo prive dei requisiti di cui alle lettere b) e f) dell’articolo precedente, chiedano di essere iscritte all’Albo.
- L’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo può avvenire in ogni tempo.
Art. 5 – Patrocinio
- Il patrocinio consiste nella manifestazione di sostegno e condivisione di finalità verso iniziative poste in essere da un soggetto estraneo all’Amministrazione Comunale.
- Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale ed è espressione dell’indirizzo di tutta l’Amministrazione.
- Nella concessione del patrocinio, la Giunta valuta le caratteristiche del soggetto richiedente (ove non sia un’Associazione iscritta all’Albo Comunale), dell’iniziativa da patrocinare e la sua ricaduta sulla comunità Sanseverese. Al fine di non svilire il valore del patrocinio, la Giunta è altresì impegnata ad un attento vaglio delle iniziative per cui il patrocinio è richiesto.
- Il patrocinio dà all’organizzatore il diritto di utilizzare, per la promozione dell’iniziativa patrocinata, la riproduzione dello stemma comunale e l’indicazione “con il patrocinio del Comune di San Severo”.
- Il patrocinio non comporta il riconoscimento di contributi economici o di altre forme di contributo e sostegno alla realizzazione dell’iniziativa.
Art. 6 – Contributi alle Associazioni
- Compatibilmente con le risorse disponibili nel Bilancio e con le norme generali di Finanza Pubblica, il Comune di San Severo sostiene l’attività delle Associazioni iscritte all’Albo (con precedenza a quelle iscritte alla sezione ordinaria) sia con contributi economici, sia con l’utilizzo gratuito o agevolato di strutture comunali, sia con altre utilità.
- Di regola e compatibilmente con le norme generali di Finanza Pubblica, i contributi economici vengono finalizzati all’effettuazione di una specifica iniziativa. In questo caso, la concessione del contributo è subordinata alla preventiva presentazione delle caratteristiche dell’iniziativa, con l’indicazione dei costi da sostenere e delle risorse che andranno a finanziare l’iniziativa stessa.
- Nella concessione e nella quantificazione del contributo per l’iniziativa, occorre valutare la rispondenza dell’iniziativa ai valori richiamati nello Statuto Comunale, la rispondenza a finalità di interesse generale, nonché la congruità del contributo richiesto rispetto agli oneri sostenuti per la realizzazione dell’iniziativa.
Art. 7 – Utilizzo da parte delle Associazioni di beni mobili di proprietà del Comune.
- Alle Associazioni non profit operanti sul territorio del Comune di San Severo con finalità generale possono essere concessi in comodato d’uso gratuito beni di proprietà del Comune di San Severo quando:
- il bene venga richiesto per assolvere finalità socialmente rilevanti corrispondenti a finalità di rilevante interesse generale;
- il bene venga richiesto per farne un utilizzo proprio, conforme alla nature del bene;
- il soggetto richiedente sia un’associazione priva di finalità di lucro;
- l’utilizzo del bene da parte di soggetti non sia pregiudizievole per l’ordinato svolgimento dell’attività del Comune di San Severo e dovrà essere limitato al periodo previsto nel contratto di comodato.
- Con la presa in carico del bene mobile, l’associazione si assume ogni responsabilità di corretto utilizzo e risponde per custodia del bene medesimo, sollevando il Comune di San Severo da ogni responsabilità circa eventuali danni cagionati con l’utilizzo del bene medesimo.
Art. 8 – Sedi per le Associazioni.
- Il Comune di San Severo, compatibilmente con l’effettiva disponibilità e con le norme di Finanza Pubblica, può mettere propri locali a disposizione delle Associazioni iscritte all’Albo (con precedenza a quelle iscritte alla sezione ordinaria) affinchè li utilizzino come sede.
- La concessione di locali è fatta nella forma della convenzione per la concessione in uso.
- è fatto onere alle Associazioni concessionarie dei locali provvedere alle spese di gestione ordinaria dei locali a loro concessi.
- Con proprio atto di indirizzo, la Giunta può farsi carico in tutto delle spese per la gestione ordinaria dei locali concessi come sede alle Associazioni. In questo caso, il corrispettivo di cui si fa carico, si intende considerato a tutti gli effetti quale contributo economico erogato all’Associazione.
- Al fine di promuovere attività ed esperienze associative, il Comune di San Severo può concedere gratuitamente alle Associazioni iscritte all’Albo l’opportunità di un recapito presso il Comune stesso, escluso ogni onere a carico del Comune.
Art. 9 – Consulta delle Associazioni.
- è istituita la Consulta delle Associazioni Sanseveresi.
- Nella Consulta sono rappresentate le Associazioni iscritte all’Albo, con esclusione di quelle iscritte alla sezione speciale.
- Alle riunioni della Consulta, le Associazioni sono rappresentate dal legale rappresentante, oppure da altra persona esplicitamente indicata nell’atto di iscrizione o di rinnovo dell’Albo.
- La Consulta: Al fine di creare coesione tra le realtà associative, promuove un coordinamento delle attività delle varie Associazioni, Rivolge proposte all’Amministrazione Comunale nelle materie della partecipazione, della cultura, del volontariato; Promuove iniziative, eventi ed incontri, eventualmente ricorrendo ai contributi di cui all’art.6 del presente Regolamento.
Art. 10 – Il Presidente della Consulta.
- La Consulta elegge al proprio interno un Presidente ed un vice-Presidente che lo possa sostituire in caso di assenza o impedimento, elegge inoltre al suo interno, sette rappresentanti delle associazioni che, insieme al Presidente ed al vice-Presidente, compongono il Direttivo della Consulta, con funzioni di coordinamento dei lavori della Consulta.
- Il Presidente ed il vice-Presidente rimangono in carica un triennio. Chi ha ricoperto la carica di Presidente, non è eleggibile alla stessa carica o alla carica di vice-Presidente per il mandato immediatamente successivo.
- Il Presidente decade dalla carica per dimissioni volontarie, per sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Consulta o per perdita del requisito di rappresentante di un’associazione.
- Il Presidente convoca la Consulta, ne presiede le riunioni e la rappresenta. In caso di assenza, impedimento o delega espressa, le funzioni sono svolte dal vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento simultaneo del Presidente e del vice-Presidente, le funzioni di convocazione della consulta e di presidenza delle riunioni sono demandate al Sindaco o ad un suo delegato.
- Il Sindaco o un suo delegato può convocare la Consulta ove questa non sia stata convocata per sei mesi, oppure quanto ne facciano richiesta un terzo dei componenti.
Art. 11 – Riunione della Consulta.
- La Consulta decide le modalità di convocazione delle proprie riunioni.
- In mancanza di diverso accordo, sono comunque da considerare valide le convocazioni effettuate a mezzo di e-mail effettuate agli indirizzi di posta elettronica comunicati all’atto dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni.
- Le adunanze sono pubbliche. Hanno tuttavia, diritto di intervento solo i componenti della Consulta, il Sindaco o un suo delegato e gli Assessori presenti ed ogni altra persona che il presidente dell’assemblea abbia invitato e del cui invito sia stata data comunicazione nel documento di convocazione.
- La consulta vota di regola in forma palese. Solo per le elezioni delle cariche interne alla Consulta si può, su richiesta di un componente della Consulta, fare ricorso a votazioni segrete.
- All’inizio di ogni seduta, viene individuato dal presidente un componente della Consulta che svolge per l’adunanza, il compito di segretario verbalizzante. I verbali devono indicare luogo e data di adunanza, presenti, esiti di eventuali votazioni. I verbali devono essere fatti pervenire, con libertà di forma alla Segreteria del Comune di San Severo.
Art. 12 – Norme finali.
- L’Assemblea dei delegati, in fase di prima applicazione del presente regolamento. È convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
- Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- E’ abrogata ogni altra norma regolamentare precedente.
- Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell’art, 134, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.